mercoledì 24 gennaio 2018

modifica regolamenti


l'articolo 2 del D.L. n°9 del 25 01 10 riporta le definizioni e l'allevamento per autoconsumo rientra nella categoria NON COMMERCIALE, quindi con la legge sopra passa ad un limite di 50 capi.

                               Art. 2. 
                            (Definizioni) 
 
    1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «influenza aviaria»: una delle infezioni influenzali descritte
come tali nell'allegato I, punto 1; 
    b) «influenza aviaria ad alta patogenicita'  (HPAI)»:  una  delle
infezioni influenzali aviarie descritte come  tali  nell'allegato  I,
punto 2; 
    c) «influenza aviaria a bassa patogenicita'  (LPAI)»:  una  delle
infezioni influenzali aviarie descritte come  tali  nell'allegato  I,
punto 3; 
    d) «pollame»: tutti i volatili allevati o  tenuti  in  cattivita'
per la produzione di carne o uova destinate al consumo,  e  di  altri
prodotti, nonche' per il ripopolamento di selvaggina da  penna  o  ai
fini di un programma di riproduzione  per  la  produzione  di  queste
categorie di volatili; 
    e) «volatile selvatico»: un volatile libero non tenuto in  alcuna
azienda cosi' come definita al punto 8; 
    f)  «altro volatile in cattivita'»:  qualsiasi  volatile  diverso
dal pollame, tenuto in cattivita' per qualsiasi  ragione  diversa  da
quelle di cui alla lettera d), compresi  quelli  tenuti  per  mostre,
gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita; 
    g) «razze rare di pollame  o  di  altri  volatili  in  cattivita'
ufficialmente registrate»: pollame o  altri  volatili  in  cattivita'
riconosciuti ufficialmente come razze rare  dalla  normativa  vigente
nell'ambito del piano di emergenza di cui all'articolo 55; 
    h) «azienda»: una struttura agricola o  di  altro  tipo,  inclusi
incubatoi, circhi, zoo, negozi di uccelli da  compagnia,  mercati  di
volatili e uccelliere, nella quale il pollame o gli altri volatili in
cattivita' vengono allevati o tenuti; tuttavia questa definizione non
include i macelli, i mezzi di trasporto, gli impianti e  stazioni  di
quarantena,  i  posti  d'ispezione  frontalieri   ed   i   laboratori
autorizzati  dal  Ministero  a  conservare  il  virus  dell'influenza
aviaria; 
    i) «azienda  avicola  commerciale»:  un'azienda  nella  quale  il
pollame e' tenuto a fini commerciali; 
    l) «azienda non commerciale»: un'azienda nella quale il pollame o
gli altri volatili in cattivita'  sono  tenuti  dai  proprietari  per
proprio consumo o utilizzo o come animali da compagnia e che allevano
fino ad un massimo di 250 capi; 
    m) «compartimento avicolo» o «compartimento di altri volatili  in
cattivita'»: una o piu' aziende sottoposte a un medesimo  sistema  di
gestione  della  biosicurezza,  contenenti  una  sottopopolazione  di
pollame o altri volatili in cattivita' caratterizzata da  un  proprio
stato sanitario nei confronti dell'influenza aviaria e sottoposta  ad
adeguate misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza; 
    n) «allevamento»: tutto il pollame o gli altri volatili tenuti in
cattivita' all'interno di una singola unita' produttiva; 
    o) «unita'  produttiva»:  un'unita'  aziendale  della  quale   il
veterinario ufficiale constata la totale  indipendenza  da  qualsiasi
altra unita' della stessa azienda sia in termini di ubicazione sia in
termini di gestione corrente del pollame o degli altri  volatili  ivi
tenuti in cattivita'; 
    p) «pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore,non
ancora nutrito, nonche' le anatre di Barberia (Cairina moschata), o i
rispettivi ibridi, di meno di 72 ore, che siano o meno nutriti; 
    q) «piano di emergenza »: il piano di cui all'articolo 55,  comma
2; 
    r) «manuale  diagnostico»:  il   manuale   diagnostico   di   cui
all'articolo 50, comma 1; 
    s) «pollame  o  altri  volatili   in   cattivita'   sospetti   di
infezione»: pollame o altri volatili  in  cattivita'  che  presentino
segni clinici o lesioni post mortem o reazioni a esami di laboratorio
tali da  non  consentire  di  escludere  la  presenza  dell'influenza
aviaria; 
    t) «titolare»:  persona  o   persone,   fisiche   o   giuridiche,
propnetarie  di  pollame  o  di  altri  volatili  in  cattivita',   o
incaricate della loro detenzione per fini commerciali o meno; 
    u) "autorita' competente": il Ministero della salute, le  regioni
e le province autonome; 
    v) "veterinario ufficiale": il medico veterinario  delle  aziende
sanitarie locali; 
    z) "autorizzazione": il provvedimento scritto rilasciato o da una
delle autorita' competenti o dal veterinario ufficiale e le cui copie
devono essere conservate per le ispezioni successive sia dal soggetto
che l'ha rilasciata sia dal richiedente, per almeno tre anni; 
    aa) «sorveglianza ufficiale» l'azione  di  attento  controllo  da
parte dei servizi veterinari della  ASL  territorialmente  competente
dello stato sanitario del pollame o di altri volatili in cattivita' o
di mammiferi di un'azienda in relazione all'influenza aviaria; 
    bb) «controllo ufficiale»: le  azioni  intraprese  dall'autorita'
competente di cui alla lettera u) per verificare che i  requisiti  di
cui al presente decreto e le istruzioni impartite da detta  autorita'
sulle modalita' per l'osservanza degli stessi  siano  o  siano  stati
rispettati; 
    cc) «abbattimento»: qualsiasi procedimento effettuato con  metodi
eutanasici e nel rispetto delle norme sul benessere animale  e  delle
metodiche previste per le specie  animali  coinvolte,  diverso  dalla
macellazione che provochi la morte di un mammifero, di pollame  o  di
altri volatili in cattivita'; 
    dd)  «macellazione»:  qualsiasi   procedimento   effettuato   nel
rispetto  della  normativa  vigente  che  provochi  la  morte  di  un
mammifero o di pollame mediante dissanguamento ai  fini  del  consumo
umano; 
    ee) «eliminazione»: la raccolta, il trasporto, il  magazzinaggio,
la manipolazione, la trasformazione e  l'uso  o  lo  smaltimento  dei
sottoprodotti di origine animale a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
1774/2002; 
    ff) «azienda a contatto»: un'azienda da cui  l'influenza  aviaria
potrebbe provenire o in cui potrebbe essere stata introdotta a  causa
della sua ubicazione, oppure a seguito della circolazione di persone,
pollame o altri volatili in cattivita', veicoli oppure  in  qualsiasi
altro modo; 
    gg) «sospetto focolaio»: un'azienda nella  quale  il  veterinario
ufficiale sospetti  o  abbia  ricevuta  notifica  di  sospetto  della
presenza dell'influenza aviaria; 
    hh) «focolaio»: un'azienda nella quale  l'influenza  aviaria  sia
stata  confermata  da  parte  dei  servizi   veterinari   della   ASL
territorialmente competente; 
    ii)  «focolaio  primario»:  un  focolaio  privo  di  collegamento
epidemiologico con un  focolaio  manifestatosi  in  precedenza  nella
stessa regione  di  uno  Stato  membro,  come  definita  dal  decreto
legislativo 22 maggio 1999, n.  196,  oppure  il  primo  focolaio  in
un'altra regione dello stesso Stato membro; 
    ll) «strategia di distinzione degli animali infetti dagli animali
vaccinati (DIVA)»: strategia di vaccinazione che, attraverso un  test
diagnostico finalizzato all'individuazione  di  anticorpi  contro  il
virus di campo  e  mediante  l'impiego  di  volatili  sentinella  non
vaccinati, consente di distinguere tra  animali  vaccinati/infetti  e
animali vaccinati/non infetti; 
    mm)  «mammifero»:  un  animale  della  classe  Mammalia,  escluso
l'uomo; 
    nn) «carcasse»: pollame o altri  volatili  tenuti  in  cattivita'
deceduti o abbattuti, o parti di essi, non adatti al consumo umano. 
          Note all'art. 2: 
              - Il regolamento (CE) n. 1174/2002 e' pubblicato  nella
          G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273. 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  22  maggio
          1999, n. 196, si veda nelle note alle premesse.