l'articolo 2 del D.L. n°9 del 25 01 10 riporta le definizioni e l'allevamento per autoconsumo rientra nella categoria NON COMMERCIALE, quindi con la legge sopra passa ad un limite di 50 capi.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «influenza aviaria»: una delle infezioni influenzali descritte
come tali nell'allegato I, punto 1;
b) «influenza aviaria ad alta patogenicita' (HPAI)»: una delle
infezioni influenzali aviarie descritte come tali nell'allegato I,
punto 2;
c) «influenza aviaria a bassa patogenicita' (LPAI)»: una delle
infezioni influenzali aviarie descritte come tali nell'allegato I,
punto 3;
d) «pollame»: tutti i volatili allevati o tenuti in cattivita'
per la produzione di carne o uova destinate al consumo, e di altri
prodotti, nonche' per il ripopolamento di selvaggina da penna o ai
fini di un programma di riproduzione per la produzione di queste
categorie di volatili;
e) «volatile selvatico»: un volatile libero non tenuto in alcuna
azienda cosi' come definita al punto 8;
f) «altro volatile in cattivita'»: qualsiasi volatile diverso
dal pollame, tenuto in cattivita' per qualsiasi ragione diversa da
quelle di cui alla lettera d), compresi quelli tenuti per mostre,
gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita;
g) «razze rare di pollame o di altri volatili in cattivita'
ufficialmente registrate»: pollame o altri volatili in cattivita'
riconosciuti ufficialmente come razze rare dalla normativa vigente
nell'ambito del piano di emergenza di cui all'articolo 55;
h) «azienda»: una struttura agricola o di altro tipo, inclusi
incubatoi, circhi, zoo, negozi di uccelli da compagnia, mercati di
volatili e uccelliere, nella quale il pollame o gli altri volatili in
cattivita' vengono allevati o tenuti; tuttavia questa definizione non
include i macelli, i mezzi di trasporto, gli impianti e stazioni di
quarantena, i posti d'ispezione frontalieri ed i laboratori
autorizzati dal Ministero a conservare il virus dell'influenza
aviaria;
i) «azienda avicola commerciale»: un'azienda nella quale il
pollame e' tenuto a fini commerciali;
l) «azienda non commerciale»: un'azienda nella quale il pollame o
gli altri volatili in cattivita' sono tenuti dai proprietari per
proprio consumo o utilizzo o come animali da compagnia e che allevano
fino ad un massimo di 250 capi;
m) «compartimento avicolo» o «compartimento di altri volatili in
cattivita'»: una o piu' aziende sottoposte a un medesimo sistema di
gestione della biosicurezza, contenenti una sottopopolazione di
pollame o altri volatili in cattivita' caratterizzata da un proprio
stato sanitario nei confronti dell'influenza aviaria e sottoposta ad
adeguate misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza;
n) «allevamento»: tutto il pollame o gli altri volatili tenuti in
cattivita' all'interno di una singola unita' produttiva;
o) «unita' produttiva»: un'unita' aziendale della quale il
veterinario ufficiale constata la totale indipendenza da qualsiasi
altra unita' della stessa azienda sia in termini di ubicazione sia in
termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili ivi
tenuti in cattivita';
p) «pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore,non
ancora nutrito, nonche' le anatre di Barberia (Cairina moschata), o i
rispettivi ibridi, di meno di 72 ore, che siano o meno nutriti;
q) «piano di emergenza »: il piano di cui all'articolo 55, comma
2;
r) «manuale diagnostico»: il manuale diagnostico di cui
all'articolo 50, comma 1;
s) «pollame o altri volatili in cattivita' sospetti di
infezione»: pollame o altri volatili in cattivita' che presentino
segni clinici o lesioni post mortem o reazioni a esami di laboratorio
tali da non consentire di escludere la presenza dell'influenza
aviaria;
t) «titolare»: persona o persone, fisiche o giuridiche,
propnetarie di pollame o di altri volatili in cattivita', o
incaricate della loro detenzione per fini commerciali o meno;
u) "autorita' competente": il Ministero della salute, le regioni
e le province autonome;
v) "veterinario ufficiale": il medico veterinario delle aziende
sanitarie locali;
z) "autorizzazione": il provvedimento scritto rilasciato o da una
delle autorita' competenti o dal veterinario ufficiale e le cui copie
devono essere conservate per le ispezioni successive sia dal soggetto
che l'ha rilasciata sia dal richiedente, per almeno tre anni;
aa) «sorveglianza ufficiale» l'azione di attento controllo da
parte dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente
dello stato sanitario del pollame o di altri volatili in cattivita' o
di mammiferi di un'azienda in relazione all'influenza aviaria;
bb) «controllo ufficiale»: le azioni intraprese dall'autorita'
competente di cui alla lettera u) per verificare che i requisiti di
cui al presente decreto e le istruzioni impartite da detta autorita'
sulle modalita' per l'osservanza degli stessi siano o siano stati
rispettati;
cc) «abbattimento»: qualsiasi procedimento effettuato con metodi
eutanasici e nel rispetto delle norme sul benessere animale e delle
metodiche previste per le specie animali coinvolte, diverso dalla
macellazione che provochi la morte di un mammifero, di pollame o di
altri volatili in cattivita';
dd) «macellazione»: qualsiasi procedimento effettuato nel
rispetto della normativa vigente che provochi la morte di un
mammifero o di pollame mediante dissanguamento ai fini del consumo
umano;
ee) «eliminazione»: la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio,
la manipolazione, la trasformazione e l'uso o lo smaltimento dei
sottoprodotti di origine animale a norma del regolamento (CE) n.
1774/2002;
ff) «azienda a contatto»: un'azienda da cui l'influenza aviaria
potrebbe provenire o in cui potrebbe essere stata introdotta a causa
della sua ubicazione, oppure a seguito della circolazione di persone,
pollame o altri volatili in cattivita', veicoli oppure in qualsiasi
altro modo;
gg) «sospetto focolaio»: un'azienda nella quale il veterinario
ufficiale sospetti o abbia ricevuta notifica di sospetto della
presenza dell'influenza aviaria;
hh) «focolaio»: un'azienda nella quale l'influenza aviaria sia
stata confermata da parte dei servizi veterinari della ASL
territorialmente competente;
ii) «focolaio primario»: un focolaio privo di collegamento
epidemiologico con un focolaio manifestatosi in precedenza nella
stessa regione di uno Stato membro, come definita dal decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 196, oppure il primo focolaio in
un'altra regione dello stesso Stato membro;
ll) «strategia di distinzione degli animali infetti dagli animali
vaccinati (DIVA)»: strategia di vaccinazione che, attraverso un test
diagnostico finalizzato all'individuazione di anticorpi contro il
virus di campo e mediante l'impiego di volatili sentinella non
vaccinati, consente di distinguere tra animali vaccinati/infetti e
animali vaccinati/non infetti;
mm) «mammifero»: un animale della classe Mammalia, escluso
l'uomo;
nn) «carcasse»: pollame o altri volatili tenuti in cattivita'
deceduti o abbattuti, o parti di essi, non adatti al consumo umano.
Note all'art. 2: - Il regolamento (CE) n. 1174/2002 e' pubblicato nella G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273. - Per i riferimenti del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, si veda nelle note alle premesse.